Art. 36

Condizioni specifiche applicabili ai fondi di partecipazione

In vigore dal 26 mar 2007
Condizioni specifiche applicabili ai fondi di partecipazione 1.   Lo Stato membro attua in una delle seguenti forme gli strumenti di ingegneria finanziaria finanziati dal FEP che siano organizzati attraverso fondi di partecipazione, ossia fondi istituiti per investire in più fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui: a) l’aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità alla normativa vigente sugli appalti pubblici; b) in altri casi, ove l’accordo non costituisca un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, la concessione di una sovvenzione, nella forma di un contributo finanziario diretto realizzato mediante donazione: i) alla Banca europea per gli investimenti o al Fondo europeo per gli investimenti; o ii) a un istituto finanziario senza bandire un invito a presentare proposte, qualora ciò sia consentito da una legge nazionale compatibile con il trattato. 2.   Qualora il FEP finanzi strumenti di ingegneria finanziaria organizzati attraverso fondi di partecipazione, lo Stato membro o l’autorità di gestione conclude un accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione che stabilisca le modalità di finanziamento e gli obiettivi. L’accordo di finanziamento tiene conto, ove necessario, delle conclusioni di una valutazione del divario tra l’offerta di tali strumenti e la domanda degli stessi da parte delle PMI. 3.   L’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 2 prevede segnatamente: a) le condizioni relative ai contributi del programma operativo al fondo di partecipazione; b) un invito a manifestare interesse rivolto agli intermediari finanziari; c) la valutazione, la selezione e l’accreditamento degli intermediari finanziari; d) la definizione e il controllo della politica di investimento, che comprende almeno un’indicazione delle imprese e dei prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere; e) la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione allo Stato membro o all’autorità di gestione; f) la sorveglianza della realizzazione degli investimenti secondo le norme applicabili; g) le prescrizioni relative agli audit; h) le modalità del disimpegno del fondo di partecipazione dai fondi di capitale di rischio, dai fondi di garanzia o dai fondi per mutui; i) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, riconfluite nello strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti effettuati o residuate dopo che siano state adempiute tutte le garanzie. 4.   Le condizioni relative al contributo del fondo di partecipazione, con il sostegno del programma operativo, destinato ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di garanzia e ai fondi per mutui sono definite in un accordo di finanziamento che va concluso tra il fondo di capitale di rischio, il fondo di garanzia e il fondo per mutui, da un lato, e il fondo di partecipazione dall’altro. L’accordo di finanziamento comprende almeno gli elementi elencati all’, paragrafo 6.
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