Art. 35
Condizioni applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria
In vigore dal 26 mar 2007
Condizioni applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria
1. Quando il FEP finanzia operazioni che riguardano strumenti di ingegneria finanziaria, inclusi quelli organizzati tramite fondi di partecipazione, un piano di attività è presentato dai soci cofinanziatori o dagli azionisti o da un loro rappresentante debitamente autorizzato.
Il piano di attività viene valutato e la sua applicazione sorvegliata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione o sotto la loro responsabilità. La valutazione della fattibilità economica degli investimenti degli strumenti di ingegneria finanziaria tiene conto di tutte le fonti di reddito delle imprese interessate.
2. Il piano di attività di cui al paragrafo 1 specifica almeno i seguenti elementi:
a)
il mercato delle imprese in cui intendono operare nonché i criteri e le condizioni per finanziarli;
b)
il bilancio di esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria;
c)
la proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria;
d)
i soci cofinanziatori o gli azionisti;
e)
lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria;
f)
le disposizioni sulla professionalità, la competenza e l’indipendenza del personale dirigente;
g)
la giustificazione e l’utilizzo previsto del contributo del FEP;
h)
le modalità del disimpegno dello strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti effettuati nelle imprese;
i)
le disposizioni sulla liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, riconfluite nello strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti effettuati o residuate dopo che tutte le garanzie siano state adempiute.
3. Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono costituiti come soggetti giuridici indipendenti e disciplinati da accordi fra i soci cofinanziatori o gli azionisti ovvero come capitale separato in seno a un istituto finanziario preesistente.
Ove rientri nell'ambito di un istituto finanziario, lo strumento di ingegneria finanziaria viene costituito come capitale separato soggetto a specifiche norme attuative in seno all'istituto stesso, che garantiscano, in particolare, una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l’istituto finanziario.
La Commissione non può diventare socio cofinanziatore o azionista degli strumenti di ingegneria finanziaria.
4. I costi di gestione non possono superare per la durata dell'intervento, su una media annua, le soglie seguenti, a meno che, in seguito a gara d'appalto, non si riveli necessaria una percentuale più elevata:
a)
il 2 % del contributo del programma operativo ai fondi di partecipazione o del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione ai fondi di garanzia;
b)
il 3 % del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione allo strumento di ingegneria finanziaria in tutti gli altri casi, ad eccezione degli strumenti di microcredito destinati alle microimprese;
c)
il 4 % del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti destinati alle microimprese.
5. Le condizioni relative ai contributi del programma operativo agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabilite in un accordo di finanziamento che è concluso tra il rappresentante autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l’autorità di gestione.
6. L’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 5 comprende almeno:
a)
la strategia e la pianificazione dell’investimento;
b)
la sorveglianza dell’attuazione in conformità alle norme applicabili;
c)
le modalità del disimpegno del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria;
d)
le disposizioni sulla liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, riconfluite nello strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti effettuati o residuate dopo che siano state adempiute tutte le garanzie.
7. L’autorità di gestione prende i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. I rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti, detraendo una quota proporzionale dei costi di gestione e gli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano secondo il principio dell’investitore in economia di mercato, fino al livello di remunerazione stabilito nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria, e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti.
Storico versioni
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