Art. 40 · Dati relativi alle operazioni da comunicare su richiesta della Commissione

Art. 40

Dati relativi alle operazioni da comunicare su richiesta della Commissione

In vigore dal 26 mar 2007
Dati relativi alle operazioni da comunicare su richiesta della Commissione 1.   I dati contabili relativi alle operazioni e i dati relativi all'attuazione di cui all’, lettera c), del regolamento di base comprendono almeno le informazioni indicate all’allegato III del presente regolamento. All'occorrenza, tali informazioni vengono disaggregate in funzione dell’età e del sesso dei beneficiari. 2.   Le autorità di gestione, di certificazione e di audit e gli organismi di cui all’, paragrafo 3, del regolamento di base hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Lo Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta scritta, le informazioni di cui al paragrafo 1 entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa, o entro un altro periodo concordato, per consentire lo svolgimento di controlli documentali o in loco. La Commissione può chiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 a livello delle operazioni, delle misure, degli assi prioritari o del programma operativo.
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