Art. 50
Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo
In vigore dal 26 mar 2007
Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo
1. La relazione di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base è fondata su un esame della descrizione dei sistemi, dei documenti pertinenti relativi ai sistemi, del modo in cui vengono conservati i documenti contabili e i dati sull’attuazione delle operazioni e su colloqui con il personale degli organismi principali considerati rilevanti dall’autorità di audit o dagli altri organismi responsabili della relazione al fine di completare, chiarire o verificare le informazioni.
2. Il parere sulla conformità dei sistemi di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base è redatto secondo il modello contenuto nell’allegato XII, parte B, del presente regolamento.
3. Se il sistema di gestione e di controllo interessato è sostanzialmente analogo al sistema predisposto per gli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (22), i risultati degli audit effettuati da ispettori nazionali o comunitari in riferimento a quest'ultimo sistema possono essere presi in considerazione allo scopo di elaborare la relazione e il parere a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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