Art. 51
Deroghe generali
In vigore dal 26 mar 2007
Deroghe generali
1. Per i programmi operativi di cui all’ del presente regolamento l’autorità di audit non è tenuta a presentare alla Commissione la strategia di audit prevista all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base.
2. Per quanto riguarda i programmi operativi menzionati all’ del presente regolamento, se il parere sulla conformità dei sistemi di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base non contiene riserve o se le riserve sono state sciolte in seguito all’applicazione di misure correttive, la Commissione può concludere:
a)
che il parere di cui all’, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento di base in merito all’efficace funzionamento del sistema è affidabile;
b)
che effettuerà i propri audit in loco solo se esistono indizi di carenze del sistema aventi incidenza sulle spese certificate alla Commissione in un anno per il quale il parere emesso ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento di base non contenga alcuna riserva relativamente a siffatte carenze.
3. Qualora la Commissione raggiunga la conclusione di cui al paragrafo 2 del presente articolo essa informa lo Stato membro interessato.
Ove esistano indizi dell'esistenza di carenze, essa può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare gli audit conformemente all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento di base o può effettuare i propri audit a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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