Art. 49
Informazioni riguardanti l’autorità di audit e gli organismi di cui all’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento di base
In vigore dal 26 mar 2007
Informazioni riguardanti l’autorità di audit e gli organismi di cui all’, paragrafo 3, del regolamento di base
Relativamente all'autorità di audit e agli organismi di cui all', paragrafo 3, del regolamento di base lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
una descrizione dei loro compiti rispettivi e dei loro rapporti reciproci;
b)
l’organigramma dell’autorità di audit e di ciascuno degli organismi che partecipano allo svolgimento delle attività di audit relative al programma operativo, con una descrizione del modo in cui ne viene garantita l’indipendenza, l’indicazione del numero approssimativo dei posti assegnati nonché delle qualificazioni o delle esperienze richieste;
c)
le procedure per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nelle relazioni di audit;
d)
se del caso, le procedure relative alla soprintendenza, da parte dell’autorità di audit, al lavoro degli organismi che partecipano allo svolgimento delle attività di audit inerenti al programma operativo;
e)
le procedure relative alla redazione della relazione annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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