Art. 53

Disposizioni specifiche riguardanti gli organismi e le procedure istituiti ai sensi del diritto nazionale

In vigore dal 26 mar 2007
Disposizioni specifiche riguardanti gli organismi e le procedure istituiti ai sensi del diritto nazionale 1.   Il presente articolo si applica ai programmi operativi per i quali uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui all’, paragrafo 1. 2.   Le verifiche di cui all’, paragrafo 2, sono effettuate dagli organismi nazionali di cui all’, paragrafo 1. 3.   Gli audit delle operazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base sono effettuati in conformità delle procedure nazionali. Non si applicano gli del presente regolamento. 4.   L’, paragrafi da 2 a 5, si applica mutatis mutandis all'elaborazione dei documenti rilasciati dagli organismi nazionali di cui all’, paragrafo 1. La relazione annuale di controllo e il parere annuale sono redatti secondo i modelli contenuti nell’allegato VI del presente regolamento. 5.   Gli organismi nazionali di cui all’ adempiono agli obblighi fissati all’, paragrafo 2. La dichiarazione di spesa è redatta secondo i modelli contenuti negli allegati IX e XI. 6.   Le informazioni da includere nella descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli comprendono, se del caso, i dati relativi agli organismi nazionali di cui all’, paragrafo 1.
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Disposizioni specifiche riguardanti gli organismi e le procedure istituiti ai sensi del diritto nazionale (Art. 53 Regolamento (UE) 2007/498) — Testo vigente | Portale Normativo