Art. 5

Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

In vigore dal 26 mar 2007
Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca 1.   Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell’ del regolamento di base. 2.   Ai fini dell’, paragrafo 2, del regolamento di base, per «aiuto finanziario comunitario assegnato al settore» si intende il contributo del FEP al programma operativo dello Stato membro interessato.
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Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca (Art. 5 Regolamento (UE) 2007/498) — Testo vigente | Portale Normativo