Art. 4

Aiuti pubblici per l’arresto definitivo delle attività di pesca

In vigore dal 26 mar 2007
Aiuti pubblici per l’arresto definitivo delle attività di pesca 1.   Dopo l’arresto definitivo delle attività di pesca, la nave interessata è cancellata definitivamente dal registro comunitario della flotta peschereccia e, se del caso, la licenza di pesca ad essa associata è definitivamente annullata. 2.   Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell’ del regolamento di base. 3.   Qualora l’arresto definitivo delle attività di pesca sia conseguito destinando la nave ad attività diverse dalla pesca ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, gli Stati membri adeguano di conseguenza il livello del premio prendendo in considerazione criteri quali il valore di mercato della licenza di pesca associata alla nave e il valore residuo della nave. 4.   In caso di perdita della nave nel periodo compreso fra la data della decisione di concessione del premio e la data effettiva dell’arresto definitivo dell'attività di pesca, l’autorità di gestione effettua una rettifica finanziaria per l’importo dell’indennità versata dall’assicurazione.
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