Art. 23

Procedure e criteri per la selezione dei gruppi

In vigore dal 26 mar 2007
Procedure e criteri per la selezione dei gruppi 1.   Un gruppo, quale definito all’, paragrafo 1, del regolamento di base, è composto in modo tale da poter elaborare e attuare una strategia di sviluppo nella zona interessata. La pertinenza e l'efficienza dell'associazione sono valutati in funzione soprattutto della sua composizione nonché della trasparenza e della chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità. Devono essere garantite le capacità degli associati di svolgere i compiti loro attribuiti e l'efficacia del processo decisionale. L'associazione comprende, anche a livello decisionale, rappresentanti del settore della pesca e di altri pertinenti settori locali di ambito socioeconomico. 2.   La capacità amministrativa del gruppo è considerata adeguata se: a) il gruppo sceglie all’interno dell'associazione un componente che funga da dirigente amministrativo e che garantisca il corretto funzionamento dell'associazione stessa; oppure b) gli associati costituiscono una struttura comune con personalità giuridica il cui statuto garantisca il corretto funzionamento dell'associazione. 3.   Se al gruppo viene affidata l’amministrazione di fondi pubblici, le sue capacità in materia finanziaria sono valutate: a) con riguardo al paragrafo 2, lettera a), in termini di capacità del dirigente amministrativo di gestire i fondi; b) con riguardo al paragrafo 2, lettera b), in termini di capacità della struttura comune di gestire i fondi. 4.   I gruppi incaricati dell’attuazione delle strategie di sviluppo locale sono selezionati entro quattro anni dalla data di approvazione del programma operativo. Un periodo di tempo più lungo può essere concesso qualora l’autorità di gestione organizzi più di una procedura di selezione dei gruppi. 5.   Il programma operativo comprende: a) le procedure e i criteri di selezione dei gruppi nonché il numero di gruppi che lo Stato membro intende selezionare; i criteri di selezione esposti all’ del regolamento di base e nel presente articolo costituiscono un nucleo minimo che può essere integrato da specifici criteri nazionali; le procedure devono essere trasparenti e devono essere assicurate l'adeguata pubblicità e, se del caso, la concorrenza fra i gruppi che propongono strategie di sviluppo locale; b) le modalità di gestione e le procedure per la mobilizzazione e la circolazione dei flussi finanziari fino al beneficiario; esso descrive in particolare come i gruppi sono integrati nei sistemi di gestione, di sorveglianza e di controllo.
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Procedure e criteri per la selezione dei gruppi (Art. 23 Regolamento (UE) 2007/498) — Testo vigente | Portale Normativo