Art. 45

Disponibilità dei documenti

In vigore dal 26 mar 2007
Disponibilità dei documenti 1.   Ai fini dell’articolo 87 del regolamento di base, l’autorità di gestione procura che sia disponibile un registro recante l’identità e l’ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per una pista di controllo adeguata. 2.   L’autorità di gestione provvede affinché i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano messi a disposizione in caso di ispezione e ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che vi hanno diritto, in particolare al personale autorizzato dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, degli organismi intermedi, dell'autorità di audit e degli organismi di cui all’, paragrafo 3, del regolamento di base nonché ai funzionari autorizzati della Comunità e ai loro rappresentanti autorizzati. 3.   L’autorità di gestione conserva i dati necessari ai fini della valutazione e della presentazione delle relazioni, in particolare le informazioni di cui all’, riguardanti le operazioni indicate all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di base per l’intero periodo fissato al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo. 4.   I seguenti sono considerati supporti comunemente accettati a norma dell’articolo 87 del regolamento di base: a) fotocopie di documenti originali; b) microschede di documenti originali; c) versioni elettroniche di documenti originali; d) documenti disponibili unicamente in formato elettronico. 5.   La procedura relativa alla certificazione della conformità agli originali dei documenti conservati su supporti comunemente accettati è stabilita dalle autorità nazionali e assicura che le versioni conservate rispettino le norme giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit. 6.   Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi a standard di sicurezza riconosciuti e atti a garantire che i documenti conservati rispondano alle norme giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.
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