Art. 21
Obiettivi e misure
In vigore dal 26 mar 2007
Obiettivi e misure
L’aiuto concesso a norma dell’ del regolamento di base riguarda:
a)
l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di base e all’ del presente regolamento al fine di conseguire gli obiettivi indicati all’, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento di base e tramite le misure ammissibili indicate all’, paragrafo 1, lettere da a) a g), i) e j), e all’, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento;
b)
l’attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, di cui all’, paragrafo 1, lettera h), del regolamento di base, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche, al fine di conseguire l’obiettivo indicato all’, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:498:oj#art-21