Art. 19

Progetti pilota

In vigore dal 26 mar 2007
Progetti pilota 1.   La pesca sperimentale non beneficia degli aiuti previsti all’ del regolamento di base. 2.   Qualora l’aiuto sia concesso a un progetto pilota di cui all’ del regolamento di base, l’autorità di gestione garantisce che il progetto preveda un adeguato monitoraggio scientifico e che le relazioni tecniche menzionate all’, paragrafo 3, del regolamento di base siano sottoposte a un'idonea valutazione qualitativa. 3.   I progetti pilota non devono avere immediata natura commerciale. Il profitto eventualmente generato nella fase di attuazione di un progetto pilota è detratto dal finanziamento pubblico concesso all’operazione. 4.   Ove il costo totale di un progetto pilota sia superiore a un milione di EUR, l’autorità di gestione, prima di approvarlo, ne chiede la valutazione da parte di un organismo scientifico indipendente.
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Progetti pilota (Art. 19 Regolamento (UE) 2007/498) — Testo vigente | Portale Normativo