Art. 18

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

In vigore dal 26 mar 2007
Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori 1.   Il contributo previsto per le misure promozionali di cui all’, paragrafo 3, lettere a), d), e) e g), del regolamento di base può riguardare in particolare: a) i costi per agenzie pubblicitarie e altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni; b) l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni; c) le spese per le pubblicazioni e il personale esterno necessari per le azioni; d) l’organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni. 2.   I prodotti tutelati a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (20) possono fruire del contributo a fini promozionali solo a partire dalla data in cui la denominazione è stata registrata conformemente all’ di detto regolamento.
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