Art. 16

Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

In vigore dal 26 mar 2007
Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche 1.   Gli aiuti previsti all’, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di base riguardano misure per la costruzione e l’installazione di barriere artificiali o altre strutture costituite da elementi durevoli. Il finanziamento può riguardare i lavori preliminari all’installazione, compresi gli studi, le componenti, l’opportuna segnalazione, il trasporto e l’assemblaggio delle strutture e il monitoraggio scientifico. 2.   L’aiuto di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di base non riguarda i dispositivi di richiamo dei pesci. 3.   Il sostegno di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento di base può riguardare le spese relative alle misure di preservazione necessarie per i siti facenti parte della rete ecologica europea Natura 2000. Il finanziamento può coprire l’elaborazione di piani, strategie e sistemi di gestione, le infrastrutture, compresi l’ammortamento e l’attrezzatura per le riserve, la formazione destinata al personale delle riserve nonché studi pertinenti. 4.   Il sostegno di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento di base non riguarda le compensazioni per le rinunce a diritti, le perdite di reddito o le retribuzioni dei dipendenti. 5.   Ai fini dell’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base, per «ripopolamento diretto» si intende l'immissione di organismi acquatici vivi, ottenuti da incubatoi o pescati altrove.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:498:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche (Art. 16 Regolamento (UE) 2007/498) — Testo vigente | Portale Normativo