Art. 15

Azioni collettive

In vigore dal 26 mar 2007
Azioni collettive 1.   Il contributo previsto all’ del regolamento di base non copre i costi relativi alla pesca sperimentale. 2.   Il contributo di cui all’, primo comma, lettera n), del regolamento di base può riguardare: a) la creazione di organizzazioni di produttori allo scopo di agevolare la costituzione e il funzionamento amministrativo delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (19) dopo il 1o gennaio 2007; b) l’attuazione dei piani delle organizzazioni di produttori che hanno ricevuto un riconoscimento specifico a norma dell’ del regolamento (CE) n. 104/2000 per facilitare l’attuazione dei piani di miglioramento della qualità dei prodotti; c) la ristrutturazione delle organizzazioni di produttori, intesa ad accrescerne l'efficienza in linea con le esigenze del mercato. 3.   Il contributo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo decresce progressivamente nell’arco dei tre anni successivi alla data del riconoscimento specifico concesso a norma dell’ del regolamento (CE) n. 104/2000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:498:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo