Art. 17

Luoghi di sbarco

In vigore dal 26 mar 2007
Luoghi di sbarco Qualora l’aiuto sia concesso per investimenti destinati a ristrutturare i luoghi di sbarco e a migliorare le condizioni relativamente al pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti, come previsto all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, gli Stati membri assicurano il rispetto delle norme sanitarie pertinenti e l’applicazione delle misure di controllo in tali luoghi di sbarco.
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Luoghi di sbarco (Art. 17 Regolamento (UE) 2007/498) — Testo vigente | Portale Normativo