Art. 13
Pesca nelle acque interne
In vigore dal 26 mar 2007
Pesca nelle acque interne
1. Ai fini dell’ del regolamento di base, per «pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne» si intendono i pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne e che non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia.
2. Con riguardo agli investimenti di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, e all’ del regolamento di base, i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati e praticano la pesca nelle acque interne possono fruire dell’aiuto con la stessa intensità prevista per i pescherecci che praticano la piccola pesca costiera menzionati all’ dello stesso regolamento.
3. Gli Stati membri determinano nei programmi operativi i mezzi per garantire che gli investimenti finanziati a norma dell’ del regolamento di base non pregiudichino l’equilibrio fra la dimensione della flotta e le corrispondenti risorse ittiche disponibili.
Storico versioni
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