Art. 25

Attuazione della strategia di sviluppo locale

In vigore dal 26 mar 2007
Attuazione della strategia di sviluppo locale 1.   Fermo restando l’, paragrafo 2, del regolamento di base, il gruppo sceglie le operazioni da finanziare nell’ambito della strategia di sviluppo locale. 2.   Il gruppo istituisce, se a esso è affidata l’amministrazione di fondi pubblici, un conto separato per l’attuazione della strategia di sviluppo locale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:498:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Attuazione della strategia di sviluppo locale (Art. 25 Regolamento (UE) 2007/498) — Testo vigente | Portale Normativo