Art. 27
Valutazioni intermedie
In vigore dal 26 mar 2007
Valutazioni intermedie
Gli Stati membri trasmettono le valutazioni intermedie di cui all’ del regolamento di base entro il 30 giugno 2011. La Commissione può decidere di interrompere i termini di pagamento conformemente all’articolo 88 del regolamento di base se uno Stato membro non ha adempiuto a tale obbligo.
Storico versioni
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