Art. 27

Valutazioni intermedie

In vigore dal 26 mar 2007
Valutazioni intermedie Gli Stati membri trasmettono le valutazioni intermedie di cui all’ del regolamento di base entro il 30 giugno 2011. La Commissione può decidere di interrompere i termini di pagamento conformemente all’articolo 88 del regolamento di base se uno Stato membro non ha adempiuto a tale obbligo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:498:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo