Art. 28

Descrizione delle misure di informazione e pubblicità nel programma operativo e nelle relazioni annuali e finali di attuazione

In vigore dal 26 mar 2007
Descrizione delle misure di informazione e pubblicità nel programma operativo e nelle relazioni annuali e finali di attuazione 1.   Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera g), punto v), del regolamento di base, il programma operativo comprende almeno i seguenti elementi: a) il contenuto delle misure di informazione e pubblicità destinate ai beneficiari potenziali e ai beneficiari effettivi, che devono essere adottate dallo Stato membro o dall’autorità di gestione, con la dotazione di spesa indicativa; b) il contenuto delle misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico, che devono essere adottate dallo Stato membro o dall’autorità di gestione, con la dotazione di spesa indicativa; c) i servizi amministrativi o gli organi responsabili dell’attuazione delle misure di informazione e pubblicità; d) le modalità di valutazione delle misure di informazione e pubblicità in termini di visibilità e di sensibilizzazione al programma operativo e al ruolo della Comunità. 2.   Ai programmi operativi menzionati all’ del presente regolamento non si applicano le lettere c) e d) del paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Le relazioni annuali e la relazione finale di attuazione del programma operativo di cui all’ del regolamento di base comprendono: a) le misure di informazione e pubblicità attuate; b) le modalità relative alle misure di informazione e pubblicità di cui all’, secondo comma, lettera d), del presente regolamento, compreso, se del caso, l’indirizzo elettronico a cui i dati possono essere consultati. La relazione annuale di attuazione relativa al 2010 e la relazione finale di attuazione di cui all’ del regolamento di base contengono un capitolo in cui sono valutati i risultati delle misure di informazione e pubblicità in termini di visibilità e di sensibilizzazione al programma operativo e al ruolo della Comunità, conformemente al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo.
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