Art. 29

Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

In vigore dal 26 mar 2007
Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari 1.   Ai fini dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, l’autorità di gestione provvede a dare ampia diffusione al programma operativo, compresa la partecipazione finanziaria del FEP, e a renderlo disponibile per tutti i soggetti interessati. L’autorità di gestione assicura inoltre che le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dallo Stato membro tramite il programma operativo siano divulgate il più ampiamente possibile. 2.   L’autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare ed esaurienti almeno sui seguenti aspetti: a) le condizioni di ammissibilità da soddisfare per poter ottenere il finanziamento nell’ambito del programma operativo; b) una descrizione delle procedure per l’esame delle domande di finanziamento e dei relativi termini temporali; c) i criteri di selezione delle operazioni da finanziare; d) i referenti a livello nazionale, regionale o locale che possono fornire informazioni sul programma operativo. 3.   L’autorità di gestione informa i potenziali beneficiari circa la pubblicazione di cui all’, secondo comma, lettera d). 4.   L’autorità di gestione provvede affinché alle misure di informazione e pubblicità partecipi, secondo la normativa e la prassi nazionale, almeno uno dei seguenti soggetti, che possa dare ampia diffusione alle informazioni elencate nel paragrafo 2: a) autorità nazionali, regionali e locali e agenzie per lo sviluppo; b) associazioni commerciali e professionali; c) parti economiche e sociali; d) organizzazioni non governative; e) organizzazioni che rappresentano il mondo economico; f) centri di informazione sull’Unione europea nonché rappresentanti della Commissione negli Stati membri; g) istituti di insegnamento.
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Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari (Art. 29 Regolamento (UE) 2007/498) — Testo vigente | Portale Normativo