Art. 31
Responsabilità dell’autorità di gestione in materia di misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico
In vigore dal 26 mar 2007
Responsabilità dell’autorità di gestione in materia di misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico
Ai fini dell’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, l’autorità di gestione provvede affinché le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico siano attuate e ottengano la più amplia diffusione mediatica utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello territoriale adeguato.
L’autorità di gestione è responsabile dell’organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e pubblicità:
a)
un’azione informativa principale intesa a pubblicizzare il varo del programma operativo;
b)
almeno un’azione informativa principale all’anno per illustrare i risultati conseguiti dal programma operativo;
c)
l’esposizione della bandiera dell'Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio davanti alla sede dell’autorità di gestione;
d)
la pubblicazione, per via elettronica o in altro modo, dell’elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell’importo dei finanziamenti pubblici assegnati alle operazioni.
Non vengono indicati i nomi dei partecipanti alle operazioni finanziate dal FEP intese al miglioramento delle competenze professionali e alla formazione nonché i nomi dei beneficiari che ricevono un aiuto per la fuoriuscita precoce dal settore della pesca, compreso il prepensionamento, conformemente all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di base.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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