Art. 30
Misure di informazione rivolte ai beneficiari
In vigore dal 26 mar 2007
Misure di informazione rivolte ai beneficiari
L’autorità di gestione provvede a informare i beneficiari che l’accettazione di un finanziamento implica che i loro nomi siano inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato in conformità dell’, secondo comma, lettera d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:498:oj#art-30