Art. 30

Misure di informazione rivolte ai beneficiari

In vigore dal 26 mar 2007
Misure di informazione rivolte ai beneficiari L’autorità di gestione provvede a informare i beneficiari che l’accettazione di un finanziamento implica che i loro nomi siano inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato in conformità dell’, secondo comma, lettera d).
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