Art. 32
Responsabilità dei beneficiari in materia di misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico
In vigore dal 26 mar 2007
Responsabilità dei beneficiari in materia di misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico
1. Ai fini dell’ del regolamento di base, è compito del beneficiario informare il pubblico, mediante le misure indicate ai paragrafi 2, 3 e 4, del presente articolo, sull'assistenza ricevuta dal FEP.
2. Se il costo totale ammissibile di un’operazione cofinanziata dal FEP supera i 500 000 EUR e consiste nel finanziamento di opere di infrastruttura o di costruzione, il beneficiario installa un cartello nel luogo dell’operazione durante la sua attuazione. Le informazioni di cui all’ occupano almeno il 25 % del cartello.
Quando l’operazione è completata, il cartello è sostituito dalla targa informativa permanente di cui al paragrafo 3.
3. Se il costo totale ammissibile dell’operazione supera i 500 000 EUR e consiste nell’acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di opere d'infrastruttura o di costruzione, il beneficiario affigge una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative, entro sei mesi dalla data di completamento dell’operazione.
La targa indica il tipo e la denominazione dell’operazione, oltre a riportare le informazioni di cui all’. Le informazioni previste da tale articolo occupano almeno il 25 % della targa.
Una targa informativa è affissa anche nelle sedi dei gruppi finanziati nell'ambito dell’asse prioritario 4 del regolamento di base.
4. All'occorrenza, il beneficiario procura che i partecipanti a un’operazione finanziata dal FEP siano informati del finanziamento.
Il beneficiario annuncia in modo chiaro che l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell’ambito di un programma operativo cofinanziato dal FEP.
Qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, reca una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dal FEP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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