Art. 20

Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

In vigore dal 26 mar 2007
Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività L’aiuto di cui all’ del regolamento di base può essere concesso per la modifica di un peschereccio effettuata dopo la sua destinazione ad altre attività solo se il peschereccio è stato cancellato definitivamente dal registro comunitario della flotta peschereccia e, se del caso, la licenza di pesca ad esso associata è stata definitivamente annullata.
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Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività (Art. 20 Regolamento (UE) 2007/498) — Testo vigente | Portale Normativo