Art. 22

Applicazione geografica dell’asse prioritario 4

In vigore dal 26 mar 2007
Applicazione geografica dell’asse prioritario 4 1.   Il programma operativo specifica le procedure e i criteri per la selezione delle zone di pesca. Spetta agli Stati membri decidere le modalità di applicazione dell’, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base. 2.   Le zone di pesca selezionate non devono necessariamente coincidere con le ripartizioni amministrative nazionali o con le zone istituite ai fini degli interventi nell’ambito degli obiettivi dei Fondi strutturali.
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Applicazione geografica dell’asse prioritario 4 (Art. 22 Regolamento (UE) 2007/498) — Testo vigente | Portale Normativo