Art. 22
Applicazione geografica dell’asse prioritario 4
In vigore dal 26 mar 2007
Applicazione geografica dell’asse prioritario 4
1. Il programma operativo specifica le procedure e i criteri per la selezione delle zone di pesca. Spetta agli Stati membri decidere le modalità di applicazione dell’, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base.
2. Le zone di pesca selezionate non devono necessariamente coincidere con le ripartizioni amministrative nazionali o con le zone istituite ai fini degli interventi nell’ambito degli obiettivi dei Fondi strutturali.
Storico versioni
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