Art. 67
Trasmissione di dati attraverso il sistema informatico per lo scambio di dati
In vigore dal 26 mar 2007
Trasmissione di dati attraverso il sistema informatico per lo scambio di dati
1. Il sistema informatico per lo scambio di dati è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto oppure mediante un’interfaccia per la sincronizzazione automatica con i sistemi di gestione informatici nazionali regionali e locali e la registrazione dei dati.
2. Si considera come data di trasmissione dei documenti alla Commissione la data in cui lo Stato membro registra i documenti nel sistema informatico per lo scambio di dati.
3. In casi di forza maggiore, segnatamente di difettoso funzionamento del sistema informatico per lo scambio di dati o di interruzione della connessione, gli Stati membri interessati possono trasmettere alla Commissione i documenti prescritti dal regolamento di base su supporto cartaceo, utilizzando i moduli di cui all'allegato I e agli allegati da V a XIV del presente regolamento. Una volta cessata la causa di forza maggiore, gli Stati membri registrano immediatamente i corrispondenti documenti nel sistema informatico per lo scambio di dati. In deroga al paragrafo 2, si considera come data di trasmissione la data dell’invio dei documenti su supporto cartaceo.
Storico versioni
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