Art. 66
Funzionamento del sistema informatico per lo scambio di dati
In vigore dal 26 mar 2007
Funzionamento del sistema informatico per lo scambio di dati
1. La Commissione e le autorità designate dagli Stati membri a norma del regolamento di base, nonché gli organismi ai quali è stato delegato il compito, registrano nel sistema informatico per lo scambio di dati i documenti di cui sono responsabili e tutti i pertinenti aggiornamenti nel formato prescritto.
2. Gli Stati membri centralizzano le richieste relative ai diritti di accesso al sistema informatico per lo scambio di dati e le presentano alla Commissione.
3. Gli scambi di dati e le transazioni recano una firma elettronica ai sensi dell', punto 1), della direttiva 1999/93/CE. Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l’efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate nel sistema informatico per lo scambio di dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.
4. I costi relativi allo sviluppo del sistema informatico sono finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento di base. Eventuali costi dell'interfaccia tra il sistema informatico comune per lo scambio di dati e i sistemi informatici a livello nazionale, regionale e locale e gli eventuali costi sostenuti per adattare i sistemi nazionali, regionali e locali alle prescrizioni del regolamento di base sono rimborsabili a norma dell’, paragrafo 2, di tale regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:498:oj#art-66