Art. 64

Sistema informatico per lo scambio di dati

In vigore dal 26 mar 2007
Sistema informatico per lo scambio di dati Ai fini degli del regolamento di base è istituito un sistema informatico destinato allo scambio di tutti i dati relativi al programma operativo. Lo scambio dei dati tra gli Stati membri e la Commissione è effettuato attraverso tale sistema informatico realizzato dalla Commissione, che consente uno scambio sicuro di dati tra la Commissione e i singoli Stati membri. Gli Stati membri partecipano all'ulteriore sviluppo del sistema informatico per lo scambio dei dati.
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