Art. 62
Trasmissione delle informazioni ai comitati
In vigore dal 26 mar 2007
Trasmissione delle informazioni ai comitati
La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, nell'ambito del comitato consultivo per il coordinamento nel settore della repressione delle frodi, istituito con la decisione 94/140/CE della Commissione (25), circa l’ordine di grandezza finanziaria delle irregolarità accertate e delle varie categorie di irregolarità, suddivise per tipo e numero. È altresì informato il comitato di cui all’articolo 101 del regolamento di base.
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