Art. 63
Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione
In vigore dal 26 mar 2007
Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione
1. Ove le irregolarità riguardino importi inferiori a 10 000 EUR a carico del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui agli soltanto su esplicita richiesta della stessa.
Tuttavia, in conformità dell', lettera f), del regolamento di base, gli Stati membri tengono la contabilità degli importi recuperabili inferiori a tale soglia e degli importi recuperati o revocati a seguito della soppressione della partecipazione a un'operazione e riversano gli importi recuperati al bilancio generale delle Comunità europee.
Fatti salvi gli obblighi derivanti direttamente dall', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, lo Stato membro e la Comunità condividono le perdite relative agli importi inferiori alla soglia che non possono essere recuperati secondo il tasso di cofinanziamento applicabile all’operazione interessata. Non si applica la procedura di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, salvo decisione contraria della Commissione.
Il terzo comma del presente paragrafo si applica altresì ai casi di fallimento che non rientrano nell’obbligo di segnalazione di cui all’, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta alla data di accertamento dell’irregolarità convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale, conformemente all’articolo 95 del regolamento di base. Ove le spese non siano state registrate nella contabilità dell’autorità di certificazione, deve essere applicato il tasso di cambio contabile più recente pubblicato dalla Commissione in formato elettronico.
Storico versioni
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