Art. 65

Contenuto del sistema informatico per lo scambio di dati

In vigore dal 26 mar 2007
Contenuto del sistema informatico per lo scambio di dati 1.   Il sistema informatico per lo scambio di dati contiene informazioni di interesse comune per la Commissione e gli Stati membri nonché almeno i seguenti dati necessari per le transazioni finanziarie: a) il piano di finanziamento dei programmi operativi secondo il modello contenuto nell’allegato I, parte B; b) le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento secondo il modello contenuto nell’allegato IX; c) la dichiarazione annuale sugli importi revocati e recuperati e sui recuperi pendenti secondo il modello contenuto nell’allegato X; d) le previsioni annuali di probabili domande di pagamento secondo il modello contenuto nell’allegato XIII; e) la sezione finanziaria delle relazioni annuali e delle relazioni finali di attuazione secondo il modello contenuto nell’allegato XIV, punto 3.3. 2.   Oltre a quanto indicato al paragrafo 1, il sistema informatico per lo scambio di dati contiene almeno i seguenti documenti e dati di interesse comune necessari per la sorveglianza: a) il piano strategico nazionale di cui all’ del regolamento di base; b) il programma operativo, incluse eventuali revisioni, secondo il modello contenuto nell’allegato I, parte A; c) la decisione della Commissione riguardante il contributo del FEP; d) le relazioni annuali e le relazioni finali di attuazione secondo il modello contenuto nell’allegato XIV; e) la strategia di audit secondo il modello contenuto nell’allegato V; f) la descrizione del sistema di gestione e di controllo secondo il modello contenuto nell’allegato XII, parte A; g) le relazioni e i pareri relativi agli audit secondo i modelli contenuti negli allegati VI, VII, VIII e nell’allegato XII, parte B, del presente regolamento e la corrispondenza tra la Commissione e ciascuno Stato membro; h) le dichiarazioni di spesa relative alla chiusura parziale secondo il modello contenuto nell’allegato XI; i) la dichiarazione annuale sugli importi revocati e recuperati e sui recuperi pendenti secondo il modello contenuto nell’allegato X. 3.   I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inviati, se del caso, nel formato indicato negli allegati.
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