Art. 68
Tutela dei dati personali
In vigore dal 26 mar 2007
Tutela dei dati personali
1. Gli Stati membri e la Commissione prendono i provvedimenti necessari per vietare qualsiasi divulgazione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, alle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso degli audit nonché alle informazioni di cui al capo VIII.
2. Le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento e le informazioni raccolte dalla Commissione del corso degli audit sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di svolgere le funzioni di cui all'articolo 72 del regolamento di base.
La Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode possono accedere a tali informazioni.
3. Le informazioni di cui al capo VIII possono essere inviate unicamente alle persone negli Stati membri o all'interno delle istituzioni comunitarie che devono potervi accedere per l'esercizio delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che ha fornito le informazioni non abbia espressamente acconsentito a una divulgazione più ampia.
4. I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all’, secondo comma, lettera d), del presente regolamento sono trattati esclusivamente ai fini indicati in tale articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:498:oj#art-68