Art. 66 · Funzionamento del sistema informatico per lo scambio di dati

Art. 66

Funzionamento del sistema informatico per lo scambio di dati

In vigore dal 26 mar 2007
Funzionamento del sistema informatico per lo scambio di dati 1.   La Commissione e le autorità designate dagli Stati membri a norma del regolamento di base, nonché gli organismi ai quali è stato delegato il compito, registrano nel sistema informatico per lo scambio di dati i documenti di cui sono responsabili e tutti i pertinenti aggiornamenti nel formato prescritto. 2.   Gli Stati membri centralizzano le richieste relative ai diritti di accesso al sistema informatico per lo scambio di dati e le presentano alla Commissione. 3.   Gli scambi di dati e le transazioni recano una firma elettronica ai sensi dell', punto 1), della direttiva 1999/93/CE. Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l’efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate nel sistema informatico per lo scambio di dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari. 4.   I costi relativi allo sviluppo del sistema informatico sono finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento di base. Eventuali costi dell'interfaccia tra il sistema informatico comune per lo scambio di dati e i sistemi informatici a livello nazionale, regionale e locale e gli eventuali costi sostenuti per adattare i sistemi nazionali, regionali e locali alle prescrizioni del regolamento di base sono rimborsabili a norma dell’, paragrafo 2, di tale regolamento.
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