Art. 6

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

In vigore dal 26 mar 2007
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività 1.   Ai fini dell’ del regolamento di base spetta all’autorità di gestione valutare la conformità degli investimenti ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo; essa fornisce alla Commissione, qualora questa ne faccia richiesta, tutta la documentazione pertinente. 2.   Le spese totali ammissibili all'aiuto per peschereccio e per l’intero periodo di programmazione ai sensi dell’ del regolamento di base, ad eccezione di quelle previste al paragrafo 6, lettera e), dello stesso articolo, non devono superare l’importo massimo stabilito sulla base di criteri obiettivi, quali quelli elencati all’, paragrafo 3, dello stesso regolamento e inseriti nel programma operativo. 3.   La riduzione di potenza del motore del 20 % può essere conseguita da un gruppo di navi, secondo quanto disposto all’, paragrafo 4, del regolamento di base, alle seguenti condizioni: a) tutti le navi appartenenti allo stesso gruppo devono essere identificate individualmente; b) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono operare nelle stesse zone di gestione; c) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono usare i medesimi attrezzi da pesca principali elencati nell’appendice III, sezione C, del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione (12); d) uno stesso gruppo non può comprendere più di cinquanta navi. 4.   Le uscite di capacità dalla flotta da pesca con aiuti pubblici non sono imputate alla riduzione di potenza del 20 % che può essere conseguita da un gruppo di navi conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento di base. 5.   Il contributo finanziario di cui all’, paragrafo 6, lettera e), del regolamento di base è concesso solo per l’armamento e i lavori di ammodernamento volti a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici tutelati dalle direttive 79/409/CEE (13) e 92/43/CEE (14) del Consiglio.
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Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (Art. 6 Regolamento (UE) 2007/498) — Testo vigente | Portale Normativo