Art. 60 · Contatti con gli Stati membri

Art. 60

Contatti con gli Stati membri

In vigore dal 26 mar 2007
Contatti con gli Stati membri 1.   La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare le informazioni ricevute sulle irregolarità di cui all’, sui procedimenti di cui all’ e segnatamente sulla possibilità di recupero. 2.   Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità faccia presumere che pratiche identiche o analoghe possano verificarsi anche altrove all'interno della Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri. 3.   La Commissione organizza a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti degli Stati membri per esaminare congiuntamente le informazioni ottenute a norma degli e del paragrafo 1 del presente articolo. L’esame è incentrato sulle conclusioni da trarre dalle informazioni sulle irregolarità, sulle misure preventive e sulle azioni giudiziarie. 4.   Ove, nell'applicazione delle disposizioni vigenti, si palesino lacune pregiudizievoli agli interessi della Comunità, gli Stati membri e la Commissione si consultano, su richiesta di uno di essi o della Commissione stessa, al fine di porre ad esse rimedio.
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