Art. 31

Trattamento dei dati SIS II

In vigore dal 20 dic 2006
Trattamento dei dati SIS II 1.   Gli Stati membri possono trattare i dati di cui all' ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno nei loro territori. 2.   I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché tale operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità di cui all'. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tali copie. Le segnalazioni effettuate da uno Stato membro non possono essere copiate dal proprio N. SIS II in altri archivi di dati nazionali. 3.   Le copie tecniche di cui al paragrafo 2 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a quarantotto ore. Tale periodo può essere esteso in caso di emergenza, finché l'emergenza non sia cessata. Fatto salvo il primo comma, le copie tecniche che portano alla creazione di banche dati off-line ad uso delle autorità preposte al rilascio dei visti non sono più permesse un anno dopo che l'autorità in questione è stata collegata con successo all'infrastruttura di comunicazione per il sistema d'informazione da prevedere in un futuro regolamento concernente il sistema d'informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata fatta eccezione per le copie destinate ad essere usate esclusivamente in caso di emergenza in seguito all'indisponibilità della rete per oltre 24 ore. Gli Stati membri mantengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alla loro autorità nazionale di controllo e assicurano che le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle dell', vengano applicate a tali copie. 4.   L’accesso ai dati è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali di cui all' e riservato al personale debitamente autorizzato. 5.   I dati non possono essere usati a scopi amministrativi. A titolo di deroga, i dati inseriti a norma del presente regolamento possono essere usati conformemente alle legislazioni di ciascuno Stato membro dalle autorità di cui all', paragrafo 3 nell'assolvimento dei loro doveri. 6.   I dati inseriti a norma dell' del presente regolamento e i dati relativi a documenti concernenti persone inseriti a norma dell', paragrafo 2, lettere d) ed e) della decisione 2006/…/GAI possono essere usati conformemente alle legislazioni nazionali di ciascun Stato membro ai fini indicati all', paragrafo 3 del presente regolamento. 7.   Qualsiasi uso dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 6 è considerato un uso illegale ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno Stato membro. 8.   Ciascuno Stato membro invia all'organo di gestione un elenco delle proprie autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II a norma del presente regolamento e delle eventuali modifiche apportate all'elenco. L'elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e a quali fini. L'organo di gestione provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 9.   Sempreché il diritto comunitario non preveda disposizioni particolari, la legislazione di ciascuno Stato membro è applicabile ai dati inseriti nel rispettivo N. SIS II.
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Trattamento dei dati SIS II (Art. 31 Regolamento (UE) 2006/1987) — Testo vigente | Portale Normativo