Art. 24
Condizioni per la segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno
In vigore dal 20 dic 2006
Condizioni per la segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno
1. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione al fine di rifiutare l'ingresso o il soggiorno sono inseriti sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, decisione adottata solo sulla base di una valutazione individuale. I ricorsi avverso tali decisioni sono presentati conformemente alla legislazione nazionale.
2. Una segnalazione è inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata su una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino di un paese terzo in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro. Tale situazione si verifica in particolare nei seguenti casi:
a)
se il cittadino di un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno;
b)
se nei confronti del cittadino di un paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro.
3. Una segnalazione può inoltre essere inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata sul fatto che il cittadino di un paese terzo è stato oggetto di una misura di allontanamento, rifiuto di ingresso o espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, basata sull'inosservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di un paese terzo.
4. Il presente articolo non si applica alle persone di cui all'.
5. La Commissione riesamina l'applicazione del presente articolo tre anni dopo la data di cui all', paragrafo 2. Alla luce di tale riesame, la Commissione, esercitando il diritto di iniziativa in conformità del trattato, presenta le proposte necessarie per modificare le disposizioni del presente articolo al fine di raggiungere un livello più elevato di armonizzazione dei criteri di inserimento delle segnalazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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