Art. 25

Condizioni per inserire segnalazioni su cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità

In vigore dal 20 dic 2006
Condizioni per inserire segnalazioni su cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità 1.   La segnalazione relativa a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (18), è conforme alle norme adottate in esecuzione di tale direttiva. 2.   In caso di risposta positiva riguardo a una segnalazione di cui all' su un cittadino di un paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità, lo Stato membro che effettua la segnalazione consulta immediatamente lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, tramite il suo ufficio SIRENE e in conformità delle disposizioni del manuale SIRENE, al fine di decidere senza indugio l'azione da intraprendere.
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Condizioni per inserire segnalazioni su cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità (Art. 25 Regolamento (UE) 2006/1987) — Testo vigente | Portale Normativo