Art. 26
Condizioni per la segnalazione di cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo adottato a norma dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea
In vigore dal 20 dic 2006
Condizioni per la segnalazione di cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo adottato a norma dell' del trattato sull'Unione europea
1. Fatto salvo l', le segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri, adottato a norma dell' del trattato sull'Unione europea, compresi i provvedimenti esecutivi di un divieto di viaggio emanato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono segnalati nel SIS II, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni relative alla qualità dei dati, al fine di rifiutare l'ingresso o il soggiorno.
2. L' non si applica alle segnalazioni inserite sulla base del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Lo Stato membro responsabile per l'inserimento, l'aggiornamento e la cancellazione di queste segnalazioni per conto di tutti gli Stati membri è designato all'atto dell'adozione dei pertinenti provvedimenti presi a norma dell' del trattato sull'Unione europea.
Storico versioni
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