Art. 15
Gestione operativa
In vigore dal 20 dic 2006
Gestione operativa
1. Dopo un periodo transitorio un organo di gestione («l'organo di gestione»), finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea, è responsabile della gestione operativa del SIS II centrale. L'organo di gestione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché in ogni momento le migliori tecnologie disponibili, fatta salva un'analisi costi-benefici, siano utilizzate per il SIS II centrale.
2. L'organo di gestione è responsabile altresì dei seguenti compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione:
a)
controllo;
b)
sicurezza;
c)
coordinamento dei rapporti tra gli Stati membri e il gestore.
3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione, in particolare:
a)
compiti relativi all'esecuzione del bilancio;
b)
acquisizione e rinnovo;
c)
aspetti contrattuali.
4. Durante un periodo transitorio, prima che l'organo di gestione assuma le sue responsabilità, la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II centrale. La Commissione può delegare tale compito e compiti relativi all'esecuzione del bilancio a organismi nazionali del settore pubblico di due diversi paesi a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (17).
5. Ogni organismo nazionale del settore pubblico di cui al paragrafo 4 soddisfa i seguenti criteri di selezione:
a)
deve dimostrare che ha maturato una lunga esperienza nell'esercizio di un sistema d'informazione su larga scala dotato delle funzioni di cui all', paragrafo 4;
b)
deve possedere conoscenze specialistiche notevoli in materia di requisiti di funzionamento e di sicurezza di un sistema d'informazione dotato di funzioni paragonabili a quelle di cui all', paragrafo 4;
c)
deve disporre di un personale sufficiente ed esperto, con competenze professionali e conoscenze linguistiche adeguate per lavorare in un ambiente di cooperazione internazionale, come quello richiesto dal SIS II;
d)
deve disporre di un'infrastruttura sicura costituita da installazioni e appositamente costruite, capaci, in particolare, di sostenere e garantire il funzionamento continuo di sistemi TI su larga scala;
e
e)
il suo contesto amministrativo deve permettergli di adempiere adeguatamente ai propri compiti ed evitare conflitti d'interesse.
6. Prima di ogni delega di cui al paragrafo 4 e poi a intervalli regolari, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle condizioni della delega, alla sua portata precisa e agli organismi ai quali i compiti sono delegati.
7. Qualora durante il periodo transitorio la Commissione deleghi la propria responsabilità a norma del paragrafo 4, provvede ad assicurare che tale delega rispetti pienamente i limiti posti dal sistema istituzionale stabilito nel trattato. Essa assicura in particolare che la delega non si ripercuota negativamente sull'efficacia dei meccanismi di controllo previsti dal diritto comunitario, siano essi a cura della Corte di giustizia, della Corte dei conti o del garante europeo della protezione dei dati.
8. La gestione operativa del SIS II centrale consiste nell'insieme dei compiti necessari al funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 del SIS II centrale, ai sensi del presente regolamento, e comprende in particolare le attività di manutenzione e gli adattamenti tecnici necessari per un buon funzionamento del sistema.
Storico versioni
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