Art. 27

Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni

In vigore dal 20 dic 2006
Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni 1.   L'accesso ai dati inseriti nel SIS II e il diritto di consultarli direttamente o su una copia di dati del SIS II sono riservati esclusivamente alle autorità responsabili dell'accertamento dell'identità dei cittadini di paesi terzi per: a) i controlli di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (19); b) gli altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno dello Stato membro interessato e il relativo coordinamento da parte delle autorità designate. 2.   Tuttavia, il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS II e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle responsabili dell'avvio dell'azione penale e delle indagini giudiziarie prima dell'imputazione, nell'assolvimento dei loro doveri, come previsto nella legislazione nazionale, e dalle relative autorità di coordinamento. 3.   Inoltre, il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS II e ai dati riguardanti documenti relativi a persone inseriti a norma dell', paragrafo 2, lettere d) ed e) della decisione 2006/…/GAI e il diritto di consultare tali dati direttamente può essere esercitato dalle autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per l'esame delle domande di visto e dalle autorità competenti per il rilascio dei permessi di soggiorno e per l'amministrazione della normativa sui cittadini di paesi terzi nel quadro dell'applicazione dell'acquis comunitario in materia di circolazione delle persone. L'accesso ai dati da parte di tali autorità è disciplinato dalla legislazione di ciascuno Stato membro. 4.   Le autorità di cui al presente articolo sono inserite nell'elenco di cui all', paragrafo 8.
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