Art. 29
Termini di conservazione delle segnalazioni
In vigore dal 20 dic 2006
Termini di conservazione delle segnalazioni
1. Le segnalazioni inserite nel SIS II a norma del presente regolamento sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.
2. Uno Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamina la necessità di conservarla nel SIS II entro tre anni dall'inserimento nello stesso.
3. Ciascuno Stato membro fissa, se del caso, tempi di riesame più brevi conformemente alla propria legislazione.
4. Nel periodo di riesame, lo Stato membro che effettua la segnalazione può decidere, a seguito di una valutazione individuale approfondita, di mantenerla più a lungo, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. In tal caso il paragrafo 2 si applica anche a tale prolungamento. Ogni prolungamento di una segnalazione è comunicato al CS-SIS.
5. Le segnalazioni sono cancellate automaticamente allo scadere del periodo di riesame di cui al paragrafo 2, salvo qualora lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione abbia comunicato il prolungamento della stessa al CS-SIS a norma del paragrafo 4. Il CS-SIS segnala automaticamente agli Stati membri, con quattro mesi d'anticipo, la prevista cancellazione di dati dal sistema.
6. Gli Stati membri tengono statistiche sul numero di segnalazioni il cui periodo di conservazione è stato prolungato a norma del paragrafo 4.
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