Art. 30

Acquisizione di cittadinanza e segnalazioni

In vigore dal 20 dic 2006
Acquisizione di cittadinanza e segnalazioni Le segnalazioni relative a persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato i cui cittadini sono beneficiari del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità sono cancellate non appena lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione viene a conoscenza o viene informato a norma dell' di tale acquisizione.
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Acquisizione di cittadinanza e segnalazioni (Art. 30 Regolamento (UE) 2006/1987) — Testo vigente | Portale Normativo