Art. 32

Dati SIS II e archivi nazionali

In vigore dal 20 dic 2006
Dati SIS II e archivi nazionali 1.   L', paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati SIS II in collegamento con i quali è stata svolta un'azione nel suo territorio. Tali dati sono conservati negli archivi nazionali per un periodo massimo di tre anni, a meno che disposizioni specifiche di diritto nazionale prevedano un periodo di conservazione più lungo. 2.   L', paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati contenuti in una segnalazione particolare effettuata nel SIS II da quello stesso Stato membro.
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Dati SIS II e archivi nazionali (Art. 32 Regolamento (UE) 2006/1987) — Testo vigente | Portale Normativo