Art. 33

Informazione in caso di mancata segnalazione

In vigore dal 20 dic 2006
Informazione in caso di mancata segnalazione Se un'azione richiesta non può essere eseguita lo Stato membro a cui è stata presentata la richiesta ne informa senza indugio lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.
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