Art. 34
Qualità dei dati trattati nel SIS II
In vigore dal 20 dic 2006
Qualità dei dati trattati nel SIS II
1. Uno Stato membro che effettua una segnalazione è responsabile dell'esattezza, dell'attualità e della liceità di inserimento dei dati nel SIS II.
2. Solo lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito.
3. Se uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato una segnalazione è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari ed entro dieci giorni dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Quest'ultimo verifica la comunicazione e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione.
4. Se entro due mesi gli Stati membri non giungono a un accordo, lo Stato membro che non ha effettuato la segnalazione sottopone la questione al garante europeo della protezione dei dati, il quale, insieme alle autorità nazionali di controllo interessate, agisce in qualità di mediatore.
5. Gli Stati membri si scambiano informazioni supplementari se una persona presenta un ricorso nel quale fa valere di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se dalla verifica risulta che si tratta in effetti di due persone distinte, il ricorrente è informato delle disposizioni dell'.
6. Se una persona è già segnalata nel SIS II, lo Stato membro che introduce un'altra segnalazione si accorda in merito a tale inserimento con lo Stato membro che ha effettuato la prima segnalazione. L'accordo è raggiunto sulla base dello scambio di informazioni supplementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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