Art. 38
Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari
In vigore dal 20 dic 2006
Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari
1. Gli Stati membri conservano un riferimento alle decisioni di effettuare una segnalazione presso l'Ufficio SIRENE, a sostegno dello scambio di informazioni supplementari.
2. I dati personali archiviati dall'Ufficio SIRENE in seguito allo scambio di informazioni sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati al più tardi un anno dopo che è stata cancellata dal SIS II la relativa segnalazione.
3. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata intrapresa un'azione nel suo territorio. Il periodo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale.
Storico versioni
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