Art. 37
Connessioni fra segnalazioni
In vigore dal 20 dic 2006
Connessioni fra segnalazioni
1. Uno Stato membro può creare una connessione tra le segnalazioni che introduce nel SIS II. Effetto della connessione è istaurare un nesso fra due o più segnalazioni.
2. La creazione di una connessione non incide sulla specifica azione da intraprendere sulla base di ciascuna segnalazione interconnessa né sul rispettivo termine di conservazione.
3. La creazione di una connessione non incide sui diritti di accesso previsti nel presente regolamento. Le autorità che non hanno diritto di accedere a talune categorie di segnalazioni non sono in grado di visualizzare la connessione a una segnalazione cui non hanno accesso.
4. Uno Stato membro crea una connessione tra segnalazioni solo se sussiste una reale esigenza operativa.
5. Uno Stato membro può creare connessioni conformemente alla legislazione nazionale purché siano rispettati i principi enunciati nel presente articolo.
6. Uno Stato membro, qualora ritenga che la creazione di una connessione tra segnalazioni da parte di un altro Stato membro sia incompatibile con la sua legislazione nazionale o i suoi obblighi internazionali, può adottare le necessarie disposizioni affinché non sia possibile accedere alla connessione dal suo territorio nazionale o per le sue autorità dislocate al di fuori del suo territorio.
7. Le norme tecniche per la connessione delle segnalazioni sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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